ENERGIVORI – MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica anni 2013 e 2014
(25/03/2014)
Con la delibera
AEEG n.106 del 13 marzo 2014 sono state pubblicate le modalità operative e
tempistiche per l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia
elettrica.
In
particolare, tale delibera stabilisce che:
- con
decorrenza 1° settembre 2014, la Cassa renderà disponibile il sistema
telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2
del DM 5 aprile 2013, con i dati a consuntivo dell’anno precedente (2013); l’accesso
al sistema telematico verrà chiuso in data 31 ottobre 2014;
- entro il
30 novembre 2014, la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet, l’elenco dei
soggetti che risultano energivori e che avranno superato i controlli di
legittimità (relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme
giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione)
e di coerenza sui dati di consumo (verifica dell’effettiva titolarità dei POD e
verifica che i valori di energia consumata e dichiarata dal soggetto
beneficiario siano corrispondenti ai valori forniti a Cassa dall’impresa
distributrice di pertinenza per i medesimi POD);
- l’importo
dell’agevolazione, sia in acconto sia in conguaglio, è determinato secondo le
disposizioni di cui alla deliberazione dell’AEEG n. 467/2013 e ciascun
beneficiario potrà conoscere l’importo mediante l’accesso al sistema
telematico, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti
energivori. L’importo spettante in via d’acconto verrà riconosciuto dalla Cassa
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata
l’ultima dichiarazione, utilizzando i riferimenti bancari rilevati nella
medesima dichiarazione. Il rispetto di tale data non è garantito laddove
sussistano cause ostative all’erogazione non imputabili alla Cassa e nei casi di
mancato superamento dei controlli sopra menzionati;
- l’importo spettante a conguaglio 2013 è calcolato
sulla base dei valori di energia consumata da ciascun POD dichiarato dal
soggetto beneficiario, come rilevati e forniti a Cassa dall’impresa
distributrice di pertinenza entro il 30 giugno dell’anno 2014. In fase di
regolazione delle partite economiche a consuntivo, sul proprio account si potrà
conoscere il valore a consuntivo dell’agevolazione spettante per l’anno 2013,
l’eventuale valore dell’anticipazione ricevuta e l’importo di conguaglio
relativo al medesimo anno 2013. Se l’importo a conguaglio per l’anno 2013
risulta superiore all’anticipazione ricevuta, la Cassa procederà all’erogazione
della differenza entro il 31 dicembre 2014. Se l’importo a conguaglio risulta
inferiore all’anticipazione, l’impresa dovrà procedere al versamento di quanto
indebitamente percepito entro 20 giorni dalla comunicazione del medesimo, a
mezzo pec.