DEFINITE LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE

DEFINITE LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE

Determinazione del costo medio dell’energia elettrica e definizione della componente Ae

08/11/2013

Con il Decreto 5 aprile 2013, vengono definite le condizioni per l’identificazione delle imprese a forte consumo energetico:

·         siano attività manifatturiere con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx;

·         consumo annuo di energia (elettrica o altra energia), pari ad almeno 2,4 GWh e un’incidenza sul fatturato non inferiore al 3%;

·         consumo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e un’incidenza sul fatturato non inferiore al 2%.

Lo stesso Decreto definisce i criteri di rideterminazione degli oneri generali di sistema e i criteri, in ragione dei quali, l’Autorità deve individuare il prezzo finale dell’energia elettrica per i consumatori industriali, per la determinazione dell’effettivo costo dell’energia elettrica utilizzata. L’Autorità, con comunicazione del 27 maggio 2013, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico un provvedimento per la rideterminazione degli oneri generali di sistema, conforme al citato Decreto e privilegiando criteri di maggiore selettività, successivamente approvati con relativo indirizzo del 24 luglio 2013.

 

Con la Deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la costituzione dell’elenco delle imprese classificabili ad alto consumo energetico, nonché il costo di riferimento dell’energia elettrica per l’anno 2012.

 

Al fine di prevedere una effettiva riduzione degli oneri generali di sistema, per le imprese a forte consumo energetico, si è stabilito che le agevolazioni siano applicate ai soli corrispettivi variabili (€/kWh) relativi alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e As. Le agevolazioni saranno riconosciute direttamente dalla Cassa Conguaglio con un meccanismo di acconto/conguaglio e gli oneri per il riconoscimento di tali benefici saranno esplicitati in una componente parafiscale Ae, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni. La componente Ae, definita con la deliberazione 467/2013/R/com, verrà applicata a decorrere dal 1 gennaio 2014.  

 

Sulla base delle aliquote pubblicate dall’Autorità, le imprese distributrici sono tenute a determinare e comunicare alla Cassa Conguaglio e GSE, la quota parte del gettito della componente tariffaria A3. Inoltre, entro 60 giorni dal termine di ogni bimestre, le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza fra il gettito derivante dall’applicazione della componente As, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel periodo; viceversa, qualora la differenza fosse negativa, la Cassa entro 90 giorni, liquida l’importo a favore delle imprese distributrici.

 

Con la deliberazione 467/2013/R/com vengono inoltre fissate le agevolazioni da applicare alle imprese ad alto consumo energetico, per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013. La Cassa eroga, entro il 31 marzo 2014, un’anticipazione sulle agevolazioni, posta pari a:

·         60% per le imprese con intensità energetica compresa fra 2% e 6%;

·         75% per le imprese con intensità energetica compresa fra 6% e 10%;

·         85% per le imprese con intensità energetica compresa fra 10% e 15%;

·         90% per le imprese con intensità energetica superiore a 15%.

Le imprese che otterranno un’anticipazione superiore a quanto spettante, provvederanno a versare relativa differenza alla Cassa Conguaglio, entro 20 giorni dalla rispettiva comunicazione.


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