DEFINITE LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE
Determinazione del costo medio dell’energia elettrica e definizione della componente Ae
08/11/2013
Con il Decreto 5
aprile 2013, vengono definite le condizioni per l’identificazione delle imprese
a forte consumo energetico:
·
siano
attività manifatturiere con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx;
·
consumo
annuo di energia (elettrica o altra energia), pari ad almeno 2,4 GWh e un’incidenza
sul fatturato non inferiore al 3%;
·
consumo
annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e un’incidenza sul fatturato
non inferiore al 2%.
Lo stesso Decreto
definisce i criteri di rideterminazione degli oneri generali di sistema e i
criteri, in ragione dei quali, l’Autorità deve individuare il prezzo finale
dell’energia elettrica per i consumatori industriali, per la determinazione
dell’effettivo costo dell’energia elettrica utilizzata. L’Autorità, con
comunicazione del 27 maggio 2013, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo
Economico un provvedimento per la rideterminazione degli oneri generali di
sistema, conforme al citato Decreto e privilegiando criteri di maggiore
selettività, successivamente approvati con relativo indirizzo del 24 luglio
2013.
Con la Deliberazione
437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la costituzione
dell’elenco delle imprese classificabili ad alto consumo energetico, nonché il
costo di riferimento dell’energia elettrica per l’anno 2012.
Al fine di prevedere
una effettiva riduzione degli oneri generali di sistema, per le imprese a forte
consumo energetico, si è stabilito che le agevolazioni siano applicate ai soli
corrispettivi variabili (€/kWh) relativi alle componenti tariffarie A2, A3, A4,
A5 e As. Le agevolazioni saranno
riconosciute direttamente dalla Cassa Conguaglio con un meccanismo di
acconto/conguaglio e gli oneri per il riconoscimento di tali benefici saranno
esplicitati in una componente parafiscale Ae, a carico di tutte le
utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni. La componente Ae,
definita con la deliberazione 467/2013/R/com, verrà applicata a decorrere dal 1
gennaio 2014.
Sulla base delle
aliquote pubblicate dall’Autorità, le imprese distributrici sono tenute a
determinare e comunicare alla Cassa Conguaglio e GSE, la quota parte del
gettito della componente tariffaria A3. Inoltre, entro 60 giorni dal termine di
ogni bimestre, le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la
differenza fra il gettito derivante dall’applicazione della componente As, in
relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel
periodo; viceversa, qualora la differenza fosse negativa, la Cassa entro 90
giorni, liquida l’importo a favore delle imprese distributrici.
Con la deliberazione 467/2013/R/com
vengono inoltre fissate le agevolazioni da applicare alle imprese ad alto
consumo energetico, per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013. La Cassa eroga,
entro il 31 marzo 2014, un’anticipazione sulle agevolazioni, posta pari a:
·
60%
per le imprese con intensità energetica compresa fra 2% e 6%;
·
75%
per le imprese con intensità energetica compresa fra 6% e 10%;
·
85%
per le imprese con intensità energetica compresa fra 10% e 15%;
·
90%
per le imprese con intensità energetica superiore a 15%.
Le imprese che otterranno un’anticipazione superiore a
quanto spettante, provvederanno a versare relativa differenza alla Cassa
Conguaglio, entro 20 giorni dalla rispettiva comunicazione.