LA PENALE CTS PER CHI NON SI ADEGUA

LA PENALE CTS PER CHI NON SI ADEGUA

Per utenti MT

 

Si informa che il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) è una penale, per gli utenti finali connessi in media tensione MT, che viene applicata a chi non ha provveduto all'adeguamento del proprio punto di consegna (cabina di trasformazione) secondo quanto stabilito dalla norma CEI-016.
La penale CTS viene addebitata dal Distributore Locale attraverso il proprio Fornitore di energia elettrica. Fino al mese di dicembre 2011 il corrispettivo CTS veniva calcolato in base al valore di potenza disponibile ed energia prelevata del rispettivo periodo di competenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, invece il CTS è calcolato, in base al valore di potenza disponibile PD del punto di prelievo, nel modo specificato di seguito:

·         PD 400 kW  à  500 €;

·         400 kW < PD 3.000 kW  à  500+750·((PD-400)/400)0.7 €;

·         PD > 3.000 kW  à  3.280,36 €.

In determinati casi gli utenti sono invece tenuti a corrispondere il CTSM (Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato) che si applica a decorrere dall’anno 2009.

In particolare tutti gli utenti alimentati in media tensione che hanno inviato la richiesta di connessione prima del 16 novembre 2006 e non hanno provveduto ad adeguare il proprio punto e di conseguenza inviato relativa dichiarazione di adeguatezza, sono tenuti a sostenere il pagamento del CTSM in sostituzione al CTS nel caso in cui:

  • PD 400 kW  à si richiedano a partire dal 1° settembre 2008 variazioni in aumento di potenza per almeno 50 kW complessivi oppure (senza averli richiesti) siano stati registrati come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile (a tale proposito viene considerato sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare);
  • PD > 400 kW  à si richiedano a partire dal 1° settembre 2008 variazioni in aumento di potenza per almeno 100 kW complessivi oppure (senza averli richiesti) siano stati registrati come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile;
  • a decorrere partire dal 1° settembre 2008 tutti gli aumenti di potenza disponibile che determinano il superamento dei 400 kW;
  • si richiedano subentri rispetto a una preesistente utenza con durata inferiore ad un anno e, contemporaneamente, variazioni in aumento di potenza secondo le soglie sopra riportate;
  • a seguito dell'aggiunta di nuovi trasformatori in parallelo ad altri esistenti o di sostituzione dei trasformatori esistenti, non venga rispettata la potenza massima dei trasformatori in parallelo o la potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili di cui alla norma CEI 0-16, accertato a fronte di controlli effettuati dall'impresa distributrice, sia nel caso in cui la dichiarazione di adeguatezza sia già stata inviata (in tal caso viene revocata) sia nel caso in cui la dichiarazione non sia stata inviata perché la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza).

Il CTSM, come suggerisce il nome, non è altro che una maggiorazione della quota CTS, che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli impianti e viene calcolata secondo la seguente formula:

·         CTSM = CTS * (1 + n)

dove n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del CTS (ad esempio, nel caso di più aumenti di potenza disponibile, il momento dell'aumento che fa superare la soglia 50 kW o 100 kW), n vale 2 per il secondo anno successivo e così via.

 

Per evitare l’addebito della penale CTS occorre provvedere all’adeguamento dell’impianto elettrico e trasmettere la relativa Dichiarazione di Adeguatezza, rilasciata da tecnico abilitato, al Distributore di rete elettrica competente. In particolare la penale CTS non verrà più applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di ricevimento da parte del Distributore Locale della relativa "Dichiarazione di Adeguatezza".

 

Si informa che tutte le informazioni sopra citate sono riportate nelle deliberazioni pubblicate sul sito dell’AEEG http://www.autorita.energia.it.


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