RIFORMA PER LA COSTITUZIONE IN MORA

RIFORMA PER LA COSTITUZIONE IN MORA

Obblighi a decorrere dal 01 maggio 2013

 

In caso di mancato pagamento di uno o più documenti di fatturazione, Confindustria Energia Adriatica, decorsi 15 (quindici) giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata oppure 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi CEA si riserva il diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo. Nel caso in cui CEA proceda nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, all’invio di nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui sopra potranno essere ridotti a 7 (sette) giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata oppure 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento di avvenuta consegna della comunicazione di messa in mora trasmessa tramite PEC,  e decorsi 2 (due) giorni lavorativi CEA avrà la facoltà di presentare richiesta di sospensione della fornitura all’impresa distributrice.

 

Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

 

In caso di solleciti e/o costituzione in mora la quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo fax al n. 0721 383 264 oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo energia@confindustriaenergiaadriatica.it.

 

CEA avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e dell’eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità a partire dalla prima fatturazione utile.

 

Qualora CEA non rispetti i termini previsti in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente avrà diritto, nel rispetto della normativa vigente, ad un indennizzo automatico per un importo pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nelle modalità sopra indicate, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nelle modalità sopra indicate, nonostante il mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa.


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