ATTIVITA' AUTOMATICHE DELL DISTRIBUTORE
ENERGIA ELETTRICA: PREVENIRE PER NON PAGARE BOLLETTE PIU’ SALATE
Conguagli e penali sull’energia possono creare molti disagi e costi non previsti che si possono prevenire. Riportiamo di seguito un breve vademecum per capire meglio quali sono e come nascono i principali conguagli nel mondo dell’energia elettrica.
Un primo chiarimento: nel nostro paese è bene distinguere due figure cruciali nella vendita di energia, la società di vendita (impresa che vende energia e incassa la fiscalità per conto dello Stato) e il distributore di rete (impresa che gestisce i cavi elettrici che portano l’energia nelle aziende e nelle case).
In riferimento ai rapporti di comunicazione fra Distributori e Società di Vendita, è bene innanzitutto distinguere i casi in cui queste ultime (Società di vendita) sono informate circa le attività del Distributore e quelli in cui non ne sono a conoscenza. In particolare, qualora gli interventi del Distributore (ad esempio aumenti di potenza, volture, subentri, ecc.) siano diretta conseguenza di una richiesta effettuata dal cliente finale (attraverso il proprio Fornitore), la Società di vendita, intestataria dei contratti di trasporto, viene informata sullo stato della pratica mezzo comunicazione pec.
In tutti gli altri casi invece il Distributore locale non informa preventivamente la Società intestataria dei contratti di trasporto su eventi ed azioni che sono di propria competenza, ed in particolare per questo tipo di interventi (come ad esempio verifiche automatiche contatori o adeguamenti automatici di potenza), le Società di vendita vengono a conoscenza dell’accaduto solo a pratica eseguita (attraverso relativo addebito nella fattura che ricevono dal Distributore e che di conseguenza devono girare al cliente finale).
Ecco i principali eventi che possono causare addebiti spiacevoli e non programmati:
ADEGUAMENTI AUTOMATICI DI POTENZA
Per quanto concerne gli adeguamenti automatici di potenza, gli stessi vengono gestiti in modo automatico dal Distributore locale qualora si verifichino due esuberi del valore di potenza disponibile nell’arco di 12 mesi. Nello specifico il Distributore di rete adegua il valore di potenza disponibile del punto di prelievo al più basso dei due esuberi. Ad esempio se un’azienda con 100 KW di potenza disponibile compie due esuberi nell’anno uno da 113 ed uno da 115 KW il distributore di rete aumenta in automatico la potenza a 113 KW. Di conseguenza, al fine di non ricevere indesiderate “sorprese”, il Cliente finale, anche attraverso il controllo della bolletta, deve tenere monitorati i prelievi massimi di potenza mensile e dove possibile attivarsi per contenerli.
CONTATTORE MALFUNZIONANTE
Capita, anche se fortunatamente in percentuali molto basse, che i contatori (più tecnicamente chiamati “gruppi di misura”) conteggino in modo errato l’energia prelevata dalla rete a causa di un guasto improvviso. Trattandosi di strumenti digitali il problema più comune è quello di una ridotta registrazione dei kilowattora prelevati dalla rete, che possono raggiungere anche il 50% rispetto al valore reale. Purtroppo, a seguito di un guasto, il problema può essere risolto solo mediante la sostituzione del contatore, operazione che può effettuare solo il distributore di rete (generalmente Enel Distribuzione Spa) durante i controlli periodici. Il rischio che si corre in questi casi è quello di vedersi addebitare una fattura di conguaglio molto elevata anche a distanza di molti mesi. La normativa (AEEG 200/99) prevede infatti che, nel caso in cui sia possibile risalire al momento esatto del guasto, il conguaglio dovrà essere effettuato a partire da quel momento, anche se l’evento risale a uno o due anni di distanza. Le fatture saranno recapitate direttamente dai fornitori di energia che l’azienda ha avuto nei vari periodi. In pratica se un’azienda ha cambiato tre fornitori nel periodo di ricostruzione dei consumi, un eventuale conguaglio potrà essere frazionato anche su tre soggetti e con tre fatture distinte. Purtroppo in questi casi non pagare le fatture significa andar incontro a disagi elevanti, perché le normative non sono facilmente appellabili.
In proposito ci sentiamo di fornire i seguenti suggerimenti:
- In caso di consumi ridotti anomali rispetto alla fatturazione mensile di energia è bene informare immediatamente il proprio fornitore per richiedere una verifica urgente del contatore.
- In caso di verifica del contatore da parte di personale tecnico del distributore (nelle Marche di norma Enel Distribuzione Spa) è preferibile firmare i verbali di collaudo alla presenza di un proprio elettricista di fiducia.
- Salvo casi particolari è preferibile evitare di coinvolgere uno studio legale, dal momento che si tratta di questioni tecniche che spesso non hanno appello e non sono facilmente difendibili per vie legali.
- Contattare sempre un’associazione di categoria o in caso di piccole aziende un’associazione di consumatori.
ENERGIA REATTIVA
Un’altra componente che si consiglia di tenere costantemente monitorata, attraverso l’utilizzo di apposita strumentazione o direttamente dalla bolletta è l’energia reattiva. A tale riguardo, si informa che vengono addebitate penali per energia reattiva (nella voce di bolletta "trasporto") in caso quest'ultima risulti superiore al 50% dell'energia attiva (kWh) prelevata. L'energia reattiva si misura in kvarh e vi sono penali nel caso in cui:
- 0,8 < cosfi < 0,9 (kvarh compresi tra 50% e 75% dei kWh) --> penali inferiori;
- cosfi < 0,8 (kvarh superiori al 75% dei kWh) --> penali più alte.
È possibile azzerare le penali di energia reattiva installando od intervenendo sull'impianto di rifasamento. Si segnala infine che i proprietari di impianti di produzione (es. fotovoltaico) in regime di scambio sul posto, devono prestare particolare attenzione ed effettuare controlli periodici, dato che tali impianti risultano particolarmente soggetti a generare energia reattiva.