Lo scorso 11 settembre il Parlamento Europeo ha approvato in seduta plenaria, a larghissima maggioranza, la nuova Direttiva sull’efficienza energetica.
Il Consiglio Europeo dovrebbe adottare la Direttiva entro il 4 ottobre e la pubblicazione ufficiale è prevista per il 10 ottobre. L’entrata in vigore, pertanto, è prevista per il 30 ottobre e, da questa data, entro 18 mesi (quindi entro aprile 2014) la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri.
La nuova direttiva, che rappresenta un significativo passo avanti per la riduzione dei consumi energetici in Europa, abroga le precedenti Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (salvo alcuni articoli e allegati di quest’ultima).
Oltre alle molte disposizioni rilevanti per gli addetti ai lavori (cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, servizi energetici e prestazioni professionali), alcune delle nuove disposizioni della Direttiva indurranno, nei prossimi anni, rilevanti effetti sulle pubbliche amministrazioni centrali e locali, le imprese, il settore residenziale.
Le principali novità introdotte dalla direttiva prevedono:
- gli Stati membri dovranno definire una strategia di lungo periodo per veicolare investimenti nella riqualificazione di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Una prima versione della strategia dovrà essere pubblicata entro il 1 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni;
- gli Stati dovranno assicurare che, ogni anno (a partire dal 1 gennaio 2014), il 3% delle superfici degli edifici riscaldati e/o raffrescati, posseduti e utilizzati dai governi centrali, verranno riqualificati in maniera da portarli al livello dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla legge dello Stato di appartenenza ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% sarà calcolata prendendo in considerazione solo gli edifici di superficie superiore a 500 mq (250 mq dal 9 luglio 2015) che al 1 gennaio di ogni anno non raggiungeranno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2010/31/UE;
- gli Stati dovranno incoraggiare gli enti pubblici, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, anche a livello regionale e locale, a: dotarsi di piani di efficienza energetica; mettere in atto sistemi di gestione dell’energia, inclusi gli audit energetici; ricorrere a società di servizi energetici e a contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l’efficienza energetica nel lungo periodo;
- gli Stati dovranno assicurare che il proprio governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica e incoraggiare le amministrazioni periferiche a seguire l’esempio del governo centrale;
- gli Stati membri dovranno incoraggiare gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine; ciascuno Stato membro dovrà istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, secondo il quale i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio dovranno conseguire, entro la fine del 2020, un obiettivo cumulativo di risparmio sugli usi finali dell’energia.
- gli Stati, oltre a promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità ed efficaci in rapporto ai costi, effettuati da esperti indipendenti e qualificati e/o accreditati oppure eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti in conformità alla legislazione nazionale, dovranno definire dei criteri minimi di qualità di tali audit, sulla base di una serie di principi elencati nella Direttiva; gli Stati dovranno inoltre mettere a punto programmi intesi a sensibilizzare le PMI sui vantaggi dei sistemi di gestione dell'energia a incoraggiarle e incentivarle a sottoporsi ad audit energetici e a implementare, di conseguenza, gli interventi che risultassero efficienti sul piano economico;
- le grandi imprese dovranno sottoporsi a un audit energetico al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva (e quindi nell’ottobre 2015) e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit;
- gli Stati dovranno adottare misure appropriate (tra cui: incentivi fiscali, finanziamenti, contributi, sovvenzioni) per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche.
Dopo l’entrata in vigore della Direttiva, la palla passerà agli Stati membri, che dovranno recepirla nelle rispettive normative nazionali.