ENERGIA VERDE

ENERGIA VERDE

L’AEEG (Autorità dell’Energia Elettrica e Gas) con la delibera ARG/elt 104/11 introduce le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; in particolare vengono definiti i requisiti che devono presentare i contratti al fine di garantire la tutela del consumatore.

Ogni contratto di vendita deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine (documento finalizzato a provare la quantità di energia rinnovabile nel mix energetico di un fornitore) pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile. Infatti ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di fornitura, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all’energia elettrica rinnovabile venduta, dandone evidenza al GSE. Le garanzie di origine possono essere negoziate nella sede per la contrattazione predisposta dal GME oppure essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite procedure concorrenziali. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle garanzie di origine necessarie, in caso contrario è tenuta a versare un corrispettivo calcolato sulla base della differenza riscontrata. Si informa che l’attività del GSE trova copertura nella componente tariffaria A3 degli oneri di sistema che tutti i fornitori di energia applicano in fattura.

L’articolo 5 della delibera 104/11 descrive gli strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile. Le società di vendita devono trasmettere insieme ai documenti di fatturazione, con cadenza almeno quadrimestrale, le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita oltre alle informazioni relative al mix energetico dell’energia elettrica complessivamente venduta.

Le società di vendita devono conservare per almeno 5 anni i contratti di vendita di energia rinnovabile sottoscritti dai clienti finali.

Le disposizioni previste nella delibera ARG/elt 104/11 si applicheranno alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dal 01/10/2011 e all’energia elettrica fornita ai clienti finali dal 01/01/2012 (sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere da ottobre 2011).

Si segnala che il provvedimento in oggetto è pubblicato sul sito internet dell’AEEG (http://www.autorita.energia.it/).


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