(03/03/2016)
Con delibera
AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15
(Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in
materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2
febbraio 2016.
In
particolare, la delibera estende la
definizione di SEESEU-A, prevedendo che l'unicità del soggetto
giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia
elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1
gennaio 2014); inoltre:
eliminato dal TISSPC il riferimento al limite massimo di 20 MWe;
allinea nel
TISSPC e nel TISDC la definizione di
"gruppo societario" a quella prevista dall'articolo 2359 del
codice civile;
estende la definizione di SEESEU-A affinché
possano rientrare in essi anche i sistemi che oltre a soddisfare i requisiti
tipici dei SEESEU, presentano soggetti
riconducibili allo stesso gruppo societario;
di
conseguenza:
il GSE
avvierà entro il 31 ottobre 2016 la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza
di un impianto fotovoltaico di potenza
fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione
vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in
sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia);
il GSE definirà
entro il 30 aprile 2016 procedure semplificate per il rilascio delle qualifiche
di SEU nel caso di sistemi
particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di
energia elettrica, di potenza fino a
100 kW.
Per evitare
l'insorgere di difficoltà amministrative ed economiche, in presenza di sistemi
classificati SEESEU-C che per effetto della legge 221/15 hanno i requisiti per
diventare SEESEU-A, è previsto che limitatamente a tali sistemi la qualifica di
SEESEU-C abbia validità fino al 1
febbraio 2016, anziché fino al 31 dicembre 2015.