RIVISTA LA NORMATIVA SULLA QUALIFICA SEU

RIVISTA LA NORMATIVA SULLA QUALIFICA SEU

Anche gli impianti più piccoli sono soggetti a qualifica

(03/03/2016)


Con delibera AEEGSI 72/2016 viene recepito il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (Collegato Ambientale): la nuova disciplina, che rivede quella precedente in materia SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), trova applicazione 2 febbraio 2016.


In particolare, la delibera estende la definizione di SEESEU-A, prevedendo che l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data del 1 gennaio 2014); inoltre:


eliminato dal TISSPC il riferimento al limite massimo di 20 MWe;


allinea nel TISSPC e nel TISDC la definizione di "gruppo societario" a quella prevista dall'articolo 2359 del codice civile;


estende la definizione di SEESEU-A affinché possano rientrare in essi anche i sistemi che oltre a soddisfare i requisiti tipici dei SEESEU, presentano soggetti riconducibili allo stesso gruppo societario;


di conseguenza:


il GSE avvierà entro il 31 ottobre 2016 la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia);


il GSE definirà entro il 30 aprile 2016 procedure semplificate per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica, di potenza fino a 100 kW.


Per evitare l'insorgere di difficoltà amministrative ed economiche, in presenza di sistemi classificati SEESEU-C che per effetto della legge 221/15 hanno i requisiti per diventare SEESEU-A, è previsto che limitatamente a tali sistemi la qualifica di SEESEU-C abbia validità fino al 1 febbraio 2016, anziché fino al 31 dicembre 2015.



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